NUOVI “VOUCHER” AL VIA DA OGGI: COME FUNZIONANO IL LIBRETTO DI FAMIGLIA E IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
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Da oggi partono i nuovi Voucher. Il Libretto di famiglia e il Contratto di prestazione occasionale sostituiranno i vecchi sistemi di pagamento: il Libretto famiglia (Lf), quando il datore di lavoro è una persona fisica, e il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), utilizzabile da imprese e liberi professionisti. L’inps è pronta a partire con una piattaforma digitale. Ecco come funzioneranno le nuove regole: 
 
CHI PUÒ USARE I NUOVI CONTRATTI  
Il Libretto famiglia può essere usato solo da persone fisiche che non esercitino attività professionale o d’impresa. In particolare: lavori domestici, inclusi quelli di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare a bambini e persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare.

Il contratto di prestazione occasionale, invece, riguarda i professionisti, i lavoratori autonomi, gli imprenditori, le associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, oltre che le imprese del settore agricolo e le pubbliche amministrazioni. 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE  
Non può ricorrere ai due nuovi contratti il datore di lavoro che, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione, abbia o abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il lavoratore.

Sono esclusi anche quei datori di lavoro che hanno più di cinque lavoratori subordinati assunti con un contratto a tempo indeterminato.

Sono previste cause di esclusione anche per le imprese che operano nei settori dell’edilizia e affini o hanno attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo e imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

Il Cpo non può essere usato nemmeno nell’ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi.  
 
I LIMITI DI UTILIZZO  
I due contratti non possono essere usati arbitrariamente, né da un punto di vista economico, né per quanto riguarda la durata. Il legislatore ha stabilito che: ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità dei datori di lavoro, può ricevere un compenso massimo annuale di 5.000 euro. Il limite è di 2.500 per un solo datore di lavoro.

Stessa cosa vale al contrario: ciascun datore di lavoro, con riferimento alla totalità dei lavoratori può raggiungere un importo complessivo non superiore ai 5.000 euro.

Limiti ci sono anche per la durata della prestazione che in un anno (calcolato dal 1 gennaio al 31 dicembre) non può superare le 280 ore complessive. 
 
DIRITTI DEL LAVORATORE  
Colui che presta l’attività lavorativa, seppur occasionale, ha diritto a: un riposo giornaliero, pause e riposi settimanali; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia, con iscrizione alla gestione separata.

I compensi, inoltre, sono: esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e non incidono sul suo stato di disoccupato o inoccupato. 
 
COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO  
Gli utilizzatori (persone fisiche, imprese, professionisti) che vogliono usufruire di una prestazione occasionale di lavoro devono prima di tutto registrarsi sulla piattaforma dell’Inps.

Poi dovranno versare una somma di denaro (la cifra può variare a seconda delle esigenze dell’utilizzatore) che andrà a formare il portafoglio elettronico del datore di lavoro, utilizzato per pagare il compenso, le spese per i contributi e gli oneri di gestione.

Inoltre, il datore di lavoro è obbligato a comunicare lo svolgimento della prestazione lavorativa. Se si tratta del Libretto famiglia, la comunicazione può avvenire anche dopo che la prestazione sia avvenuta, purché sia effettuata entro il giorno 3 del mese successivo alla prestazione. Discorso diverso per il Cpo. In questo caso la comunicazione deve essere fatta almeno 60 minuti prima della prestazione.

Il lavoratore sarà a sua volta avvisato con una mail o con un sms, forniti nel momento della registrazione. Tutte le comunicazioni possono essere revocate entro 3 giorni, qualora la prestazione non sia avvenuta. Se però il lavoratore, sempre entro 3 giorni, comunica il contrario, prevale tale dichiarazione.  
 
COSA DEVE FARE IL LAVORATORE  
Il primo passo che deve svolgere il lavoratore per usufruire del nuovo strumento contrattuale è lo stesso del datore di lavoro: si deve registrare sulla piattaforma digitale dell’Inps.

A lui spetterà decidere come ricevere il compenso. Può farselo accreditare su un conto corrente fornendo l’iban, o su un libretto postale o farselo accreditare su una carta di credito abilitata. Infine può scegliere anche un bonifico domiciliato da riscuotere agli sportelli postali. 
 
QUANTO SONO PAGATE LE PRESTAZIONI OCCASIONALI  
Per il Libretto famiglia il compenso minimo stabilito è di 10 euro all’ora (8 euro per compenso a favore del prestatore; 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata Inps; 0,25 per il premio assicurativo Inail; 0,10 per gli oneri gestionali).

Per il Cpo il compenso giornaliero non può essere inferiore a 36 euro che è la retribuzione minima per 4 ore di lavoro. Questo vale anche se la prestazione ha una durata inferiore. Per le ore successive il compenso è di 9 euro l’ora, ai quali si devono aggiungere gli oneri a carico del datore di lavoro (2,97 euro per contribuzione ivs alla Gestione separata Inps; 0,32 per il premio assicurativo Inail).

Ai versamenti complessivi si aggiunge un’addizionale dell’1% per gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore. Il costo totale per ora diventa quindi di 12,29 euro. 
 
 
 
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