La legge 890/82 stabilisce le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. Stabilisce una successione preferenziale tra le persone alle quali, in assenza di destinatario, può essere consegnato il plico.
Nel caso di notifica a mezzo posta, è consentita la consegna del plico al portiere solo se è stata constatata l'assenza del destinatario, dei familiari conviventi e degli addetti alla casa o al servizio. L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere eseguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell' indicazione di convivente anche se temporaneo.
Da quanto affermato deriva che la nullità della notificazione si ha se:
- non è rispettato l'ordine preferenziale
- non è specificamente indicata, nell'avviso di ricevimento, la ragione per la quale l'atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad alcuna di quelle persone che nell'ordine tassativo precedono quella che viene indicata come consegnataria nella relazione di notifica.