In seguito ad una scissione, le perdite fiscali devono essere ripartite in proporzione ai patrimoni netti contabili della scissa e delle beneficiaria, secondo la regola dettata dall’articolo 173, comma 4, del TUIR per le posizioni soggettive “generiche”.
A ribadirlo è l’Agenzia delle Entrate. Ecco perché è il caso di rimarcare che la regola si applica per le posizioni soggettive di natura fiscale e non riguarda le poste contabili, che possono invece essere ripartite tra le società scissa e beneficiarie in modo coerente con le sole esigenze organizzative che hanno suggerito di ricorrere alla scissione.